Sono un musicista, compositore o cantautore. Posso cedere la mia opera ad altri?
Cedere i diritti di sfruttamento economico della propria opera musicale è possibile tramite la redazione di un contratto ad hoc in cui le parti negoziano sui reciproci interessi.
Le opere intellettuali di carattere creativo, tra cui le opere musicali, sono protette dal diritto d’autore, un istituto giuridico che tutela tutte le opere intellettuali di carattere creativo, riconoscendo all’autore diritti morali e diritti patrimoniali.
L’art. 2 della legge d’autore tutela infatti “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”.
I diritti patrimoniali possono essere ceduti liberamente dall’autore per poter ottenere un guadagno di tipo economico e consistono nel diritto di pubblicazione, distribuzione, trascrizione, riproduzione o esecuzione/rappresentazione/recitazione, comunicazione, elaborazione o di prestito e noleggio.
I diritti morali, al contrario, sono diritti esclusivi che rimangono in capo esclusivamente all’autore e, di conseguenza, non possono essere ceduti ad altri, come per esempio il diritto alla paternità dell’opera, il diritto di pentimento, all’integrità dell’opera o di inedito.
I requisiti per poter tutelare un’opera musicale sono tre:
– la creatività, ossia l’opera deve essere il risultato della creazione intellettuale dell’autore;
– la novità, cioè non riprodurre in modo diretto un’opera altrui;
– l’originalità, ossia deve risultare dallo sforzo creativo dell’autore dell’opera.
Ma quindi come avviene la cessione dello sfruttamento economico?
Tramite la redazione di un contratto che le parti hanno facoltà di redigere in libertà. Il contratto di cessione è infatti un contratto atipico, ossia una tipologia di contratto non espressamente disciplinata dal codice civile ma creato ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.
Tuttavia, il contratto di cessione deve rispettare alcuni requisiti importanti affinché sia valido: la cessione deve prevedere un limite di tempo e deve riguardare soltanto i diritti che hanno carattere patrimoniale e di utilizzazione economica.
Rivolgersi ad un legale consente di predisporre un contratto che preveda gli elementi previsti dalla legge affinché la cessione sia valida.